Il codice civile contiene una normativa di carattere generale a cui si rinvia quando nel contratto non sia disposto diversamente.
Per quanto riguarda le riparazioni straordinarie l’art. 1621 codice civile dispone che sia tenuto il proprietario a eseguirle a sue spese, rimanendo tutte le altre, ordinarie e di piccola manutenzione, a carico dell’affittuario secondo anche quanto stabilito all’art. 1576 c.c.
Per il codice civile, articolo 1609, le piccole riparazioni che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vecchiaia o da caso fortuito.
Pertanto non rientrano nell’ordinaria manutenzione ma a carico del proprietario le seguenti spese:
Spettano all’inquilino, tutti i costi riguardanti l’uso quotidiano della caldaia:
L’inquilino dovrà in ogni caso avvisare il proprietario della riparazione necessaria alla caldaia.
Il carburante preferito di Emanuele è il caffè, quindi se questo post e se Appunti di un termoidraulico ti è stato utile in qualche modo, apprezzo un rabbocco !!