I controlli sugli impianti termici per la climatizzazione invernale (riscaldamento) ed estiva (condizionamento) degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari sono disciplinati a livello nazionale dal D.lgs. 192/2005 e, in particolare, dal D.P.R. 74/2013 che ha stabilito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Allo scopo di uniformare tali procedure sul territorio toscano la Regione Toscana ha emanato una propria disciplina sul tema:
- il DPGR 3 marzo 2015, n. 25/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”
- le “Linee guida regionali sui controlli degli impianti termici” DGR 19 gennaio 2016, n. 11
- L.R. 85/2016 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”
- la Delibera di Giunta Regionale 27/12/2016, n.1402 “Legge Regionale 85/2016 ‘Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015′: disposizioni di prima applicazione”
- decreto dirigenziale n. 14115 del 19/12/2016 – modello di rapporto di controllo di efficienza energetica – Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida)
- decreto dirigenziale n. 14106 del 19/12/2016 – modello di rapporto di ispezione – generatori a fiamma
Le risposte a come tali attività sono regolate in Toscana sono raccolte qua: FAQ Impianti Termici Aggiornamento Gennaio 2017 fornite da Regione Toscana.
Il carburante preferito di Emanuele è il caffè, quindi se questo post e se Appunti di un termoidraulico ti è stato utile in qualche modo, apprezzo un rabbocco !!