Le operazioni di manutenzione ordinaria della caldaia devono essere eseguite secondo le istruzioni rese disponibili relative allo specifico modello dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (DPR 412/93 e ss.mm.ii. agli stessi).
Ogni azienda che produce apparecchi sofisticati, sa che l’affidabilità nel tempo si ottiene con una regolare manutenzione e soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione periodica da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro.
Tali operazioni sono indicate sul libretto di istruzioni e uso messo a disposizione dal costruttore della caldaia, e generalmente prevedono la manutenzione ordinaria della caldaia a gas con frequenza annuale.
Il corretto controllo annuale o manutenzione ordinaria della caldaia a gas ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di malfunzionamenti e di immissione di fumi pericolosi all’interno dell’ambiente di installazione della caldaia.
La manutenzione ordinaria della caldaia di abitazioni singole o appartamenti, prevista dalla normativa vigente comprende i seguenti controlli e verifiche:
- pulizia dello scambiatore, lato fumi;
- verifica visiva della regolarità dell’accensione;
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di controllo di comando e regolazioni dell’apparecchio;
- controllo che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi;
- controllo della pressione del vaso di espansione;
- controllo ed eventuale taratura del bruciatore;
- verifica visiva dell’assenza sul dispositivo rompitiraggio-antivento di tracce di deterioramento;
- verifica visiva che lo scarico della valvola di sicurezza dell’acqua non sia ostruito;
- controllo generale del funzionamento;
Al termine della manutenzione ordinaria della caldaia, il manutentore deve sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico Allegato G e riportare l’operazione di avvenuta manutenzione sul libretto di impianto.
La verifica periodica dell’impianto non può essere un’operazione improvvisata svolta autonomamente o ricorrendo a persone non abilitate.
Inoltre tutta la provincia di Pisa, ai sensi dei regolamenti provinciali e comunali vigenti, prevede la manutenzione e il controllo dell’analisi dei fumi (= controllo di efficienza energetica) della caldaia a gas di casa (potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW) ogni due anni.
E tu hai fatto la manutenzione annuale della tua caldaia a gas? Noo!! Perchè? Lascia subito un commento qua sotto!
Il carburante preferito di Emanuele è il caffè, quindi se questo post e se Appunti di un termoidraulico ti è stato utile in qualche modo, apprezzo un rabbocco !!
7 risposte su “Ogni quanti anni và fatta la manutenzione della caldaia?”
io penso che ogni due anni fare pulizia e fumi sia piu che sufficiente a mio parere
…bhè i costruttori di caldaie a gas raccomandano una manutenzione periodica del bruciatore annuale.
Anche i costruttori di automobili raccomandano ogni 30mila Km circa la manutenzione del motore e il cambio olio.
I manutentori continuano a sostenere l’obbligo della manutenzione ogni anno e il controllo
combustione (fumi) ogni due anni.
Questa è la nuova regola:
Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido (kerosene o pellets)
Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL
Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Le caldaie autonome sono tutte inferiori ai 100kw.
Nella Provincia di Pisa è obbligo fare mantenzione e analisi fumi ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Nella Provincia di Pisa inoltre la dichiarazione di avvenuta manutenzione e verifica dell’analisi combustione è completa se comprende il rapporto di controllo tecnico “allegato G” redatto dal manutentore e dal bollino della Provincia di Pisa di €uro 9,00
signori miei nel dpr 412 del 93 e modifiche apportate dal dpr 551 del 99 si parla chiaro e dice che in mancanza di spiegazioni esplicite il controllo deve essere fatto al meno una volta l’anno. per cui se il fabricante raccomanda oppure non dice nulla la manutenzione va comunque fatta una volta l’anno. art.7 comma 4 del dpr 551.99.
distinti saluto
roberto
Grazie per la precisazione.
Ciao a tutti, per quanto mi riguarda e esausto di “truffe” velate di alcuni manutentori, mi sono auto regolato. Tra idraulici, manutentori ed elettricisti, ognuno ha sempre la novità. Se ne passano due, state tranquilli che non c’è mai nulla di regolare, ognuno avrebbe qualcosa da farti sostituire criticando l’opera del precedente. Ora vivo meglio, sapete come? Semplicemente avendo interpellando un avvocato serio e di fiducia che mi ha spiegato in termini “umani” le ultime disposizioni e normative di legge, verificando con attenzione i margini legali per evitare sanzioni; cioè quello che posso e non posso fare da libero cittadino.
In sintesi: prima ogni 2 anni ed ora ogni 4 anni chiamo la ditta specializzata che provvede alla verifica obbligatoria. In autonomia ogni anno eseguo la pulizia della caldaia.
Chiaro, non tutte le sopracitate categorie sono disoneste. Ma chissà perché le normative italiane nascondono sempre gli spazi per permettere di guadagnare 100 € per 30 minuti di lavoro con l’aspirapolvere … economici. Poi se chi paga sono persone pure anziane …