Dal 1 gennaio 2019 su tutto il territorio Toscano i controlli degli impianti termici sono effettuati dalla società ARR Spa (Agenzia Regionale Recupero Risorse) nella quale sono confluite tutte le Agenzie Energetiche della Regione Toscana.
In questo post trovi le risposte alle domande più comuni sulla manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva in vigore nella Regione Toscana :
Che cos’è un impianto termico ?
Quale periodicità e tipologia di impianti sono soggetti al controllo di efficienza energetica ?
Chi è il Responsabile dell’impianto termico?
Che cos’è un impianto termico ?
L’impianto termico è un sistema tecnologico fisso che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria.
Cosa si intende per impianti termici:
- Impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, gasolio, biomassa, legno/pellet, energia elettrica, altro (quali,
a puro titolo di esempio, caldaie, condizionatori, pompe di calore).
Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante installati in modo fisso, sono assimilati ad impianti termici
quando la somma delle potenze al focolare di tali apparecchi, per
ciascuna unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Con decorrenza 11 giugno 2020 ENEA definisce impianto termico l’impianto di climatizzazione invernale fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e senza limiti sulla potenza minima inferiore
- Impianti di climatizzazione estiva.
- Impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una
pluralità di utenze o, comunque, non destinati a servire singole
unità immobiliari residenziali o assimilate. Appartengono a questa
categoria ad esempio:- applicazioni per palestre, centri sportivi, strutture ricettive;
- produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria.
- Impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi
cogenerativi.
Quale periodicità e tipologia di impianti sono soggetti al controllo di efficienza energetica ?
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, con la
redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge
e deve essere eseguito secondo la periodicità stabilita dalla
Regione Toscana:
- impianto in funzione da meno di 4 anni a metano o gpl tra 10 e 100 KW è obbligatorio controllo di efficienza energetica all’accensione e dopo 4 anni;
- impianto in funzione da più di 4 anni a metano o gpl tra 10 e 100 KW è obbligatorio controllo di efficienza energetica ogni 2 anni;
- impianto a metano o gpl maggiore di 100 KW è obbligatorio controllo di efficienza energetica ogni 2 anni;
- impianto a pompa di calore tra 12 e 100 KW è obbligatorio controllo di efficienza energetica ogni 4 anni;
- impianto a pompa di calore maggiore di 100 KW è obbligatorio controllo di efficienza energetica ogni 2 anni;
Sono soggetti a controllo di efficienza energetica i seguenti
tipi di impianti:
- impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale maggiore o uguale 12 kW.
- Per gli impianti alimentati a biomassa occorre che il manutentore rediga lo specifico rapporto di tipo 1b che la Regione Toscana ha approvato con proprio Decreto
Chi è il Responsabile dell’impianto termico ?
Il Responsabile dell’impianto termico si identifica con una delle seguenti figure:
- l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate.
- l’amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il legale rappresentante in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Oneri per la certificazione
Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, il manutentore che le ha effettuate provvede a redigere uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica ( RCEE ) che successivamente provvederà ad inserire nell’apposito catasto regionale Toscano degli impianti.
La validazione dei singoli RCEE avviene tramite l’apposizione di un bollino il cui ammontare è stabilito per legge dalla Regione Toscana per tipologia di impianto e potenza:
- Impianti con generatore di calore a fiamma
- Potenza nominale utile fino a 35 Kw importo bollino € 20,00
- Potenza nominale utile superiore a 35 Kw fino a 100 Kw importo bollino € 20,00
- Potenza nominale utile superiore a 100 Kw fino a 350 Kw importo bollino € 60,00
- Potenza nominale utile superiore a 350 Kw importo bollino € 80,00
- Impianti con pompa di calore
- Potenza nominale utile fino a 35 Kw importo bollino € 10,00
- Potenza nominale utile superiore a 35 Kw fino a 100 kw importo bollino € 12,00
- Potenza nominale utile superiore a 100 KW importo bollino € 20,00
Nota: Affinché il manutentore possa correttamente inserire nel catasto regionale Toscano il rapporto di controllo RCEE, è necessario che il responsabile dell’impianto fornisca i codici PDR (per impianti a metano) o POD (per gli impianti a pompa di calore) che si trovano sulla bolletta del gas o dell’energia elettrica.
Il carburante preferito di Emanuele è il caffè, quindi se questo post e se Appunti di un termoidraulico ti è stato utile in qualche modo, apprezzo un rabbocco !!