Tra le domande più frequenti sui libretti di impianto e i rapporti di efficienza energetica il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) chiarisce la figura del responsabile dell’impianto termico.
Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Il responsabile dell’impianto termico, definito dal D.lgs. 92/05 è:
- “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
- l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati.
L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del nuovo libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2015
Fonte MiSE
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