Il manutentore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica, da rilasciare al responsabile dell’impianto (Qua trovi la definizione di resposabile dell’impianto termico) che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Poichè gli impianti termici devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione (qua il nuovo libretto di impianto 2014), in occasione dei controlli periodici previsti dal D.P.R. n. 74/2013, deve essere aggiornato dal manutentore al termine delle medesime operazioni, riportando gli esiti sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto.
L’esecuzione del controllo di efficienza energetica della caldaia che implica la misurazione in opera del rendimento di combustione, è obbligatoria con la periodicità indicata dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
Nei restanti casi la scelta è demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.
Il carburante preferito di Emanuele è il caffè, quindi se questo post e se Appunti di un termoidraulico ti è stato utile in qualche modo, apprezzo un rabbocco !!