Dal 26 settembre 2015 nel mondo del riscaldamento è avvenuta una rivoluzione, ma come succede spesso in Italia la normativa è passata in silenzio ed è sconosciuta alla maggior parte dei consumatori italiani.
I prodotti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dal 26 settembre 2015 sono soggetti alla nuova direttiva ErP con l’obiettivo di proteggere il clima e l’ambiente riducendo in misura significativa le emissioni di CO2.
Riporto quanto ha precisato il CENED il 24 settembre 2015:
Sarà, quindi, possibile immettere sul mercato modelli solo a condensazione (generatori di calore in grado di recuperare gran parte del calore latente contenuto nei fumi che, altrimenti, andrebbe disperso nel camino come avviene nelle caldaie tradizionali).
Le caldaie a tiraggio naturale, quelle “a camera aperta”, potranno invece essere ancora prodotte ed installate solo quando non è possibile andare a sostituire una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione per problemi legati alla canna fumaria collettiva di alcuni edifici multifamiliari.
Tutti i prodotti immessi sul mercato prima del 26/09/2015, che non rispettano i requisiti della nuova direttiva (es. caldaie tradizionali a tiraggio forzato, caldaie non dotate di pompa ad alta efficienza) e che sono ancora stoccati nei magazzini di distributori, rivenditori ed installatori, potranno essere commercializzati e installati senza limiti di tempo;
Inoltre la caldaia a condensazione ha bisogno di una canna fumaria diversa da quella usata per le caldaie tradizionali: deve essere realizzata con materiali che offrano una maggiore resistenza ai fumi di scarico che hanno un potere corrosivo maggiore rispetto a quelli delle caldaie tradizionali.
L’evacuazione dei prodotti della combustione di una caldaia a condensazione, sono da preferirsi in materiale plastico cioè canne fumarie in plastica per caldaie a condensazione o in acciaio inox.
Riporto dal blog di Apros
Infine se s’installano caldaie a condensazione appartenenti si potrà sempre derogare dall’obbligo di scarico a tetto purché si rispettino le distanze indicate dalla UNI 7129/2015 (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio, etc.).
Tale deroga dovrà essere evidenziata con una documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato, da allegarsi alla dichiarazione di conformità dell’impianto redatta a fine lavori dall’installatore.
Il carburante preferito di Emanuele è il caffè, quindi se questo post e se Appunti di un termoidraulico ti è stato utile in qualche modo, apprezzo un rabbocco !!