Chi è il responsabile dell’impianto termico
L’Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.
Il responsabile dell’impianto termico è quindi:
Secondo l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull’impianto ad un tecnico che diventa così “terzo responsabile”.
Dalla faq CTI 6:2015: “la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile”.
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